IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge  22 febbraio 1994, n.  146, concernente disposizioni
per   l'adempimento   degli  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
dell'Italia  alle Comunita'  europee,  legge comunitaria  1993 e,  in
particolare, l'allegato C;
  Vista la direttiva  91/672/CEE del Consiglio del  16 dicembre 1991,
relativa  al riconoscimento  reciproco dei  certificati nazionali  di
conduzione di navi per il trasporto merci e persone nel settore della
navigazione interna;
  Visto il codice  della navigazione, approvato con  regio decreto 30
marzo 1942, n. 327;
  Visto  il regolamento  per  la navigazione  interna, approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva  per gli  atti  normativi, nell'adunanza  del 15  dicembre
1997;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 1997;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro dei trasporti e della navigazione;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Sono  validi  per  la  navigazione  sulle  idrovie  situate  in
territorio italiano i certificati di conduzione in corso di validita'
compresi nell'elenco allegato al presente regolamento.
  2. La validita' dei certificati di  cui al comma 1 e' limitata alle
categorie  di navi  per le  quali sono  stati rilasciati  nello Stato
membro;  qualora   la  categoria  non  risulti   dal  certificato  di
conduzione,  l'interessato  dovra'   produrre  apposita  attestazione
dell'autorita' consolare che certifichi la categoria di validita' dei
certificati.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Il  testo  dell'art.  87  della  Costituzione  e'   il
          seguente:
            "Art.  87.  -  Il  Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga  le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore di
          legge  e i regolamenti.
            Indice il referendum popolare  nei  casi  previsti  dalla
          Costituzione.
            Nomina,  nei  casi  indicati  dalla  legge, i funziona ri
          dello Stato.
            Accredita  e  riceve  i    rappresentanti    diplomatici,
          ratifica    i trattati   internazionali, previa,  quando oc
          corra, l'autorizzazione delle Camere.
            Ha il comando delle Forze armate, presiede il Con  siglio
          supremo di difesa  costituito secondo  la leg  ge, dichiara
          lo stato  di guerra deliberato dalle Ca mere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
            -   La   legge  23  agosto  1988,  n.  400,  riguarda  la
          disciplina dell'attivita'  di   Governo   e   l'ordinamento
          della  Presidenza  del Consiglio  dei Ministri.  L'art. 17,
          comma 1,  della suddetta  legge cosi' recita:
            "Art.    17  (Regolamenti).    -   1. Con   decreto   del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Con siglio di
          Stato  che  deve  pronunziarsi entro novanta giorni   dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
            a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di
          leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
            e) l'organizzazione del lavoro ed i  rapporti  di  lavoro
          del pubblici dipendenti in base agli accordi sindaca1i".
            -  La    legge  22  febbraio  1994,   n. 146, concerne le
          diposizioni per  l'adempimento    di    obblighi  derivanti
          dall'appartenenza    dell'Italia alle  Comunita' europee  -
          legge comunitaria  1993.  L'art. 4   della  suddetta  legge
          cosi' recita:
            "Art.  4  (Attuazione  di  direttive  comunitarie  in via
          regolamentare).   - 1.   Il  Governo  e'    autorizzato  ad
          attuare  in  via   regolamentare, a norma degli articoli 3,
          comma 1, lettera  c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n.  86,
          le  direttive comprese nell'e lenco  di cui all'allegato C,
          applicando anche il disposto dell'art. 5,  comma  1,  della
          medesi ma legge n. 86/1989.
            2.   Gli  schemi di  regolamento  per  l'attuazione delle
          direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato  D  sono
          sottoposti  al  parere  delle    compe  tenti   commissioni
          parlamentari ai  sensi dell'art.  4, comma 4, della legge 9
          marzo  1989, n. 86 , come sostituito dall'art.  3 della pre
          sente legge".
            - L'allegato C della suddetta  legge  n.  146/1994  cosi'
          recita:
          " Allegato C (art. 4, comma 1)
                       ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE
                             IN VIA REGOLAMENTARE
            93/68/CEE:   direttiva   del Consiglio,  del  22  lu glio
          1993,  che modifica le direttive del  Consiglio  87/404/CEE
          (recipienti  semplici, pressione),   88/378/CEE  (sicurezza
          dei    giocattoli),       89/106/CEE  (prodotti          da
          costruzione),       89/336/CEE       (compatibi       lita'
          elettromagnetica),  89/392/CEE  (macchine),      89/686/CEE
          (dispositivi   di   protezione  individuale),    90/384/CEE
          (strumenti per pesare  a fuziona mento    non  automatico),
          90/385/CEE  (dispositivi    impiantabili  attivi 90/396/CEE
          (apparecchi a  gas), 91/263/CEE (apparecchiature  terminali
          di   telecomunicazione),   92/42/CEE   (nuove   caldaie  ad
          acqua  calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi)
          e 73/23/CEE (materiale elettrico   destinato   ad    essere
          adoperato entro  taluni  limiti  di tensione)".